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HOME » l'associazione » statuto

STATUTO FOODALLERGY

Art. 1. - Costituzione.
E' costituita l'Associazione denominata "Food Allergy Italia"- abbreviata in "FAI" - associazione senza fini di lucro ai sensi dell'art.36 e ss. del Codice Civile.

Art. 2. - Oggetto e Scopi dell'Associazione.
L'Associazione " Food Allergy Italia" è un'associazione libera, apolitica ed apartitica senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di:

  • promuovere e favorire la creazione di una rete di centri di riferimento per la ricerca sulle allergie alimentari;
  • sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali sulle allergie alimentari, sulle loro cause e sulle loro conseguenze;
  • favorire una sempre più completa ed approfondita preparazione tecnico scientifica degli operatori sanitari e non, finanziare viaggi e periodi di soggiorno presso centri specialistici italiani e stranieri a medici, biologi e tecnici che svolgono attività di ricerca nel campo allergologico;
  • favorire l'applicazione delle più moderne metodologie mediche e biologiche applicate all'allergologia, finalizzando anche l'eventuale acquisto di apparecchiature;
  • organizzare seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali in campo allergologico promuovendo gli scambi scientifico-culturali tra ricercatori;
  • istituire borse di studio e contributi a favore degli studiosi, degli operatori e dei coadiutori in campo allergologico:
  • finanziare pubblicazioni scientifiche, lo svolgimento di ricerche e le spese di produzione di filmati in campo allergologico;
  • finanziare l'acquisto di libri o la costituzione di biblioteche o emeroteche in campo allergologico;
  • produrre la documentazione scientifica sotto qualunque forma anche per conto terzi, purchè con il fine la diffusione della cultura allergologica;
  • promuovere e favorire scambi di informazioni e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico o assistenziale che perseguano finalità comuni;
  • promuovere l'opera di informazione e divulgazione sull'attività di ricerca;
  • richiedere l'affiliazione ad organizzazioni nazionali od internazionali che si propongano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
  • svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Art. 3. - Sede dell'Associazione.
L'Associazione ha sede in Padova, Piazza De Gasperi n.45/A.

Art. 4. - Durata dell'Associazione.
La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 Dicembre 2050, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

Art. 5. - Ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale.


SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE.


Art. 6. - Requisiti dei soci.
Sono soci dell'Associazione, all'atto dell'accoglimento della domanda, le persone fisiche che, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la quota associativa. La durata della qualifica di associato è di un esercizio sociale. Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed hanno eguali diritti nella vita associativa. Sono istituite le seguenti categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione ed hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
  • Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto;
  • Soci sostenitori: coloro che abbiano versato somme di denaro superiori alla quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, o abbiano messo a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove;
  • Soci onorari: coloro che abbiano particolari meriti legati alla diffusione della cultura scientifica in campo allergologico.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce: a. il diritto a partecipare a ogni attività associativa; b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo; La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art.24 del presente statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. - Ammissione dei soci.
Chiunque desideri divenire socio dell'associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente tutti i dati richiesti dall'associazione, versando la quota annua prevista dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione in qualità di socio sostenitore devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con il necessario assenso degli stessi. Tutti i soci ordinari sono obbligati a versare la quota associativa

Art. 8. - Circolazione delle quote.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 9. - Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a. per mancato rinnovo o per mancato pagamento della quota associativa; b. per rifiuto del rinnovo da parte del Consiglio direttivo; c. per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.


Art. 10. - Organi dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario
  • il Tesoriere;
  • il Comitato scientifico.

    Art. 11. - Partecipazione all'Assemblea.
    L'Assemblea è costituita dai soci i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto. Hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto.

    Art. 12. - Convocazione dell'assemblea.
    L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero ancora da un quinto degli associati, con lettera, semplice, raccomandata od inviata con corriere, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici, nonchè con ogni altra forma di pubblicità che venga ritenuta idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata. La convocazione sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dall'associazione. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati. Nell'avviso di convocazione saranno indicati orario e luogo di svolgimento dell'Assemblea, e ove necessario della seconda convocazione che non potrà avvenire se non dopo 24 ore dalla prima convocazione.

    Art. 13. - Costituzione e deliberazione dell'assemblea.
    L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costituitivi. L'Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio direttivo ed approva i rendiconti economici e finanziari, consuntivo e preventivo, proposti dal Consiglio direttivo. L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. Essa è costituita con la presenza della maggioranza degli associati iscritti, alla data della convocazione, in prima convocazione, e al 10% degli associati iscritti in seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione dei rendiconti economico e finanziari, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta. In ogni caso è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a tre.

    Art. 14. - Il Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto. La votazione avviene con voto palese. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, con telegramma, con fax o con altri mezzi elettronici o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Il Consiglio Direttivo al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soggetti, anche non associati delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il Consiglio fissa il numero dei membri che compongono il Comitato scientifico e ne cura la nomina. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio stabilisce l'importo delle quote associative che deve essere sottoposto ad approvazione dell'assemblea. Transitoriamente, al fine di garantire il consolidamento dell'associazione, per il secondo e terzo triennio successivi alla costituzione, il consiglio direttivo dovrà comprendere almeno tre soci fondatori.

    Art. 15. - Il Presidente.
    Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio direttivo, con voto palese, rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti. Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche legale dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

    Art. 16. - Il Segretario.
    Il Segretario predispone i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Ha la responsabilità della tenuta del libro degli associati, e provvede all'invio delle comunicazioni istituzionali ai soci. E' delegato ai rapporti con il personale dipendente.

    Art. 17. - Il Tesoriere.
    Il Tesoriere è il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa sociale, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo che lo approva e lo presenta all'Assemblea.

    Art. 18. - Il Comitato scientifico.
    Il Comitato scientifico è l'organo che sovrintende, cura e promuove l'attività scientifica dell'associazione. E' composto di un numero di membri fissato dal Consiglio direttivo che ne nomina altresì il Presidente ed i componenti, scegliendoli tra le personalità del mondo scientifico, accademico o della cultura che per i loro studi, le loro esperienze, le loro doti umane si siano distinti nelle materie rientranti negli scopi dell'associazione. Esso rimane in carica per un biennio e può essere rieletto. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente del medesimo secondo le esigenze, ma almeno una volta l'anno in concomitanza della riunione di Consiglio Direttivo che approva i bilanci. Esso dovrà riferire al Consiglio direttivo l'attività svolta e la pianificazione delle attività future. Il Comitato scientifico non ha poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'associazione e l'accettazione della nomina comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto associativo.


    PATRIMONIO E RISORSE.


    Art. 19. - Entrate e patrimonio dell'Associazione.
    Le entrate dell'Associazione sono costituite:

    • dalle quote associative versate dai soci;
    • da eredità, donazioni e legati;
    • dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
    • da Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
    • dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
    • dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione o dal loro sfruttamento;
    • dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
    • dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'associazione;
    • da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

    Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

    • dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
    • dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
    • dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell'associazione;
    • dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
    • dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.



    Art. 20. - Gestione del patrimonio.
    La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo.

    Art. 21. - Esercizio sociale.
    L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

    Art. 22. - Rendiconto.
    Per ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo. Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione.

    Art. 23. - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.
    L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


    DISPOSIZIONI VARIE.

    Art. 24. - Libri sociali.
    Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali:
    • libro degli associati, anche sotto forma di elenco;
    • libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
    • libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
    • libro degli inventari e dei rendiconti.

    Art. 25. - Scioglimento e liquidazione.
    Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione. Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662.

    Art. 26. - Clausola arbitrale.
    Le controversie, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra le medesime; in mancanza di tale accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova. Il collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale pur con la garanzia del contraddittorio, deciderà secondo equità.

    Art. 27. - Rinvio.
    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.


  •   - Food Allergy
        Initiative
      - Food Allergy
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      - EAACI










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